Art. 1 (Costituzione dell'Associazione)

È costituita un’associazione con la denominazione “ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI (A.N.Co.T.)”. La natura giuridica dell’Associazione è quella delle Associazioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 (Sede)

L’Associazione ha sede legale presso il Comune di Chianciano Terme e sede operativa presso la Casa Comunale il cui rappresentante pro-tempore assume la presidenza dell’Associazione.

Art. 3 (Scopi e finalità)

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
a) svolgere azioni di informazione, documentazione, promozione, divulgazione e ogni altra attività atta a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo, nonché la crescita dell’economia turistico-termale con particolare riferimento a quella dei Comuni membri dell’Associazione;
b) configurarsi come entità di utile riferimento soprattutto sul piano della ricerca, del confronto, dell’orientamento delle proposte e del coordinamento in relazione all’elaborazione delle politiche termali a qualsiasi livello stabilendo, allo scopo, gli opportuni contatti (opinione pubblica, parlamentari, enti pubblici, enti privati e altri), e assumendo le conseguenti iniziative;
c) realizzare, sostenere e orientare l’attività di ricerca comunque collegabile al termalismo ai fini della valorizzazione delle risorse termali di ogni tipo, dell’incremento turistico termale e del pieno riconoscimento delle terapie termali negli ambienti medico scientifici;
d) promuovere e sostenere iniziative e attività connesse alla valorizzazione ambientale e alla difesa ecologica del territorio;
e) assumere ogni iniziativa ritenuta utile e opportuna per il perseguimento dei fini dell’Associazione collaborando, per quanto possibile, con gli enti e gli organismi già operanti nel settore, anche al fine di favorire la libera circolazione dei turisti termali nell’ambito della Comunità Economica Europea.

Art. 4 (Durata)

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 (Soci)

Fanno parte dell’Associazione, in qualità di Soci, esclusivamente i Comuni nel cui territorio operino aziende termali pubbliche o private. Ciascun Socio partecipa all’Assemblea con il Sindaco o con un Amministratore comunale delegato (Assessore o Consigliere). È facoltà dei Soci che non possano essere presenti in Assemblea farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta.
L’ammissione dei Soci avviene con le seguenti modalità: le domande di ammissione dovranno contenere tutti i dati del Comune richiedente nonché la dichiarazione di accettare tutte le norme del presente statuto e dovranno essere sottoscritte dal Sindaco. L’ammissione dei Soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea, e comporta il versamento della quota associativa. I Comuni versano una quota associativa annuale definita con apposita delibera assembleare su proposta del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.
La qualità si Socio si perde per:
a) dimissioni presentate in via formale, anche in assenza di accettazione da parte dell’Associazione;
b) morosità nel pagamento delle quote associative e dei versamenti comunque dovuti all’Associazione per oltre due annualità;
c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata dall’Assemblea.

Art. 6 (Associati Aderenti)

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Associati Aderenti, persone giuridiche, sia pubbliche che private, e persone fisiche che, pur senza acquisire i diritti e gli obblighi dei Soci, intendono contribuire all’attività dell’Associazione con apporto di idee, di lavoro e di mezzi di qualunque genere.

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea (art. 8);
– il Consiglio Direttivo (Art. 9);
– il Presidente (Art. 10);
– il Vice-Presidente (Art. 11).

Art. 8 (Assemblea)

L’Assemblea Ordinaria sarà convocata, anche a mezzo fax o per via telematica, dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno, non meno di dieci giorni prima della data stabilita; l’Assemblea può essere convocata d’urgenza dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità per adottare decisioni improcrastinabili e di particolare rilevanza o quando viene fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati.
L’Assemblea Ordinaria definisce gli obiettivi a cui deve attenersi il Consiglio Direttivo, approva il bilancio preventivo e il rendiconto e procede alla nomina del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e alla loro eventuale sostituzione ove fossero cessati e, in caso di scioglimento dell’Associazione, delibera sulla eventuale destinazione finale del patrimonio.
L’Assemblea, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno un sesto degli associati.
Le deliberazioni, nei casi in cui non sia espressamente prevista una maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; ogni Socio ha diritto a un voto.
L’Assemblea Ordinaria potrà anche svolgersi in video/teleconferenza.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente con le stesse modalità previste per l’Assemblea Ordinaria su propria iniziativa o su iniziativa a discrezione del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione provvedendo, in questo caso, anche alla nomina dei liquidatori e alla definizione dei relativi poteri.
L’Assemblea Straordinaria si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9 (Consiglio Direttivo)

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici (11) Consiglieri, compreso il Presidente, di cui cinque (5) di diritto in rappresentanza dei Comuni di Abano Terme, Chianciano Terme, Fiuggi, Montecatini Terme e Salsomaggiore Terme, i quali rimarranno in carica per tre anni.
Per il miglior funzionamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo ha il potere di predisporre apposito regolamento.
Può essere eletto membro del Consiglio Direttivo chi rivesta una carica istituzionale nel comune di appartenenza.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione e attua gli indirizzi impartiti dall’Assemblea, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, delibera l’ammissione dei Soci a seguito di formale richiesta avanzata dai Comuni e stabilisce di ammettere a far parte dell’Associazione gli associati.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima dalla data stabilita, salvo il caso di eccezionale urgenza per cui è sufficiente un preavviso telegrafico di quarantotto ore.
Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
È presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente o dal componente più anziano; le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e le relative delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto a un voto. In caso di parità di voti, sarà considerato decisivo il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati, sempre e comunque, tutti i Soci.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente.
Il Presidente può stabilire di avvalersi di un Segretario/Direttore scelto tra funzionari del suo Comune o fra persone di sua fiducia con esperienza e competenza del settore termale, e riferisce la nomina al Consiglio Direttivo che ne ratifica la decisione.

Art. 11 (Vice-Presidente)

l Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito su proposta del Presidente.
Il Vice-Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche immediatamente.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

Art. 12 (Comitato Tecnico-scientifico)

Il Consiglio Direttivo potrà farsi assistere da un Comitato Tecnico-scientifico i cui membri, compreso il Presidente, sono indicati dallo stesso Consiglio Direttivo e composto, senza limitazioni di numero, da esperti di termalismo e di turismo termale nei suoi diversi aspetti, oltre che da delegati di altri organismi già operanti nel settore.
Esso è permanente e potrà essere integrato in ogni momento, sempre con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13 (Sezioni del Consiglio Direttivo)

Possono essere istituite sezioni regionali o interregionali per promuovere le attività dell’Associazione.
L’Assemblea Ordinaria procederà alla sua istituzione e all’approvazione di apposito regolamento disciplinante le modalità di funzionamento delle stesse.

Art. 15 (Disposizioni finali e di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto, si fa rinvio alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute del Codice Civile e a quanto deliberato di volta in volta dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.